L’Agenzia delle Entrate con l’avvertenza del 27 luglio 2021 ha chiarito che i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto dei contributi e indennità per Covid 19 non devono, indicare il relativo importo:

  • nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo del modello Redditi (i soggetti che compilano il quadro RF, imprese in contabilità oridnaria, possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84)
  • nei quadri di determinazione del valore della produzione del modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16).

Sempre i medesimi soggetti non devono altresì compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).

Rimane invece l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi quadri reddituali e aiuti di Stato per i contributi a fondo perduto ricevuti nel 2020 che non utilizzano il codice 24 Redditi e 8 Irap.

Per i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni, essi non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate non tenendo conto dell’ avvertenza dell’Agenzia.