La Legge di Bilancio all’art. 1 dal comma 58 al 62 definisce il prelievo fiscale sulle mance elargite in modo volontario dagli avventori agli impiegati nel comparto ricettivo e della ristorazione, acquisite, anche tramite Pos, dal datore di lavoro e, da questi, riversate ai destinatari.

LE mance ricevute, secondo il comma 58 sono assoggettabili di redditi da lavoro dipendente, assoggettabili però a un’imposta sostitutiva del 5% ed esclusi dalla base imponibile contributiva.

Il regime può essere applicato a un ammontare complessivo di mance non superiore al 25% del reddito da lavoro percepito nell’anno e spetta a chi, nel periodo d’imposta precedente, non ha oltrepassato 50mila euro di redditi da lavoro dipendente.