“L’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede il riconoscimento di un contributo ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, nella misura e alle condizioni ivi stabilite”.

Insomma, per chi vuole adeguarsi alle normative europee e non vuole inquinare utilizzando mezzi vetusti, può usufruire dell’ecobonus, come ricorda l’Agenzia delle Entrate, che spiega le modalità e i tempi per il rimborso. Il contributo in questione, infatti, secondo la normativa, verrà “corrisposto all’acquirente dal venditore, mediante compensazione col prezzo di acquisto; le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile soltanto in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate”.

Il codice tributo da utilizzare nella sezione “Erario” è: “6903” denominato “ECO-BONUSVEICOLICAT.M1–Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta–articolo1, comma 1031, L. n. 145/2018”.

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