È domani, mercoledì 31 luglio, l’ultimo giorno per poter aderire alla nuova scadenza, i cui termini sono stati riaperti dal Decreto Legge n. 34/2019 (“decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019. Si tratta della Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter” delle cartelle.

La riapertura dei termini riguarda solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla “rottamazione-ter” presentate entro lo scorso 30 aprile.

Infatti, in base a quanto previsto dal “decreto Crescita”, come ricorda l’Agenzia delle Entrate, è ancora possibile aderire alla “rottamazione-ter” esclusivamente per i debiti che non siano stati inseriti in una precedente domanda di adesione alla “rottamazione-ter” o al “Saldo e stralcio”, presentata entro lo scorso 30 aprile 2019.

Come previsto dal Decreto Legge n. 119/2018 che ha introdotto la terza edizione della rottamazione, è possibile definire in via agevolata (senza pagare sanzioni e interessi di mora) i debiti relativi a somme affidate dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

È possibile aderire alla “rottamazione-ter” relativamente a:

  • debiti per i quali non è mai stata presentata domanda di Definizione agevolata, ovvero per debiti già decaduti da precedenti “Definizioni agevolate” (DL n. 193/2016 e DL n. 148/2017) per il mancato pagamento delle rate;
  • debiti per i quali non è mai stata presentata domanda di Definizione agevolata e, per effetto di pagamenti già effettuati, risultano ancora dovute unicamente le somme a titolo di sanzioni e interessi di mora.

Eventuali dichiarazioni di adesione alla “rottamazione-ter” trasmesse dopo il 30 aprile 2019, sulla base di quanto previsto dal “decreto Crescita”, saranno lavorate dall’Agente della riscossione e non sarà necessario ripresentarle.

Si può scegliere di pagare le somme dovute in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni).

La prima rata è pari al 20% delle somme complessivamente dovute e scade il 30 novembre 2019. Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Gli interessi per il pagamento a rate sono pari al 2% annuo e decorrono dal 1° dicembre 2019 (si applicano quindi dalla 2° rata in poi).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *