Responsabilità del professionista e concorso nelle violazioni tributarie della società assistita

Inquadramento normativo

La responsabilità del professionista in relazione alle violazioni fiscali commesse dalla società assistita richiede un accertamento specifico della condotta concretamente posta in essere e del contributo causale eventualmente fornito alla realizzazione dell’illecito tributario.

La mera attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali, l’apposizione del visto di conformità o l’esistenza di un rapporto professionale continuativo con la società non costituiscono, autonomamente considerate, elementi sufficienti a fondare una responsabilità concorsuale.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11372 del 27 aprile 2026 affronta il rapporto tra l’art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997, in materia di concorso di persone nella violazione tributaria, e l’art. 7 del D.L. n. 269/2003, che attribuisce alla persona giuridica le sanzioni amministrative relative al proprio rapporto fiscale.

L’art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997 prevede la responsabilità di ciascun soggetto che abbia concorso alla realizzazione della violazione tributaria mediante un contributo materiale o morale causalmente rilevante.

L’art. 7 del D.L. n. 269/2003 stabilisce invece che, per le violazioni riferibili al rapporto fiscale di società o enti dotati di personalità giuridica, le sanzioni amministrative sono imputate esclusivamente alla persona giuridica.

Secondo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, le due disposizioni operano su piani distinti.

L’art. 7 trova applicazione nei confronti dei soggetti che agiscono nell’ambito del rapporto organico o funzionale con la società, quali amministratori, rappresentanti o soggetti inseriti nell’organizzazione societaria che operano nell’interesse dell’ente.

L’art. 9 mantiene invece autonoma applicazione nei confronti del soggetto esterno alla struttura societaria che abbia fornito un contributo causalmente rilevante alla commissione della violazione tributaria.

Accertamento della responsabilità del professionista

La responsabilità del professionista richiede un accertamento specifico riferito:

  • al contenuto dell’incarico professionale;
  • alle attività concretamente svolte;
  • alla natura del contributo prestato;
  • alla riconoscibilità delle anomalie fiscali;
  • alla consapevolezza del collegamento tra la condotta posta in essere e la violazione tributaria realizzata.

Nel caso esaminato dalla Corte, il professionista era destinatario di un avviso di accertamento per sanzioni irrogate a titolo di concorso ex art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997 in relazione a violazioni fiscali contestate a una società ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.

La Corte ha evidenziato la necessità di verificare se il professionista avesse assunto una posizione autonoma di concorrente esterno rispetto alla violazione tributaria.

La valutazione demandata al giudice di rinvio riguarda, tra gli altri elementi:

  • l’eventuale ruolo societario ricoperto dal professionista;
  • la qualità di socio;
  • l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
  • la funzione di rappresentante dello studio incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

Distinzione tra soggetto intraneo ed estraneo

La distinzione tra soggetto “intraneo” ed “estraneo” alla struttura societaria assume rilievo centrale.

Il soggetto intraneo opera nell’ambito dell’organizzazione societaria e, quando agisce nell’interesse dell’ente, la sanzione resta imputata alla società ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 269/2003.

Il soggetto estraneo, pur non essendo titolare del rapporto tributario, può concorrere nella violazione ove il proprio contributo tecnico, consulenziale o documentale abbia inciso causalmente sulla realizzazione dell’illecito.

Ai fini della configurabilità del concorso ex art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997 è necessario accertare:

  • l’esistenza di un contributo materiale o morale alla violazione;
  • il nesso causale tra la condotta del professionista e l’illecito tributario;
  • la consapevolezza del collegamento tra il contributo prestato e la violazione commessa.

La responsabilità non può essere fondata esclusivamente sulla qualifica professionale del soggetto coinvolto.

Visto di conformità e obblighi di verifica

Particolare rilievo assume l’apposizione del visto di conformità.

Il visto comporta un’attività di verifica della corrispondenza tra i dati dichiarati e la documentazione disponibile secondo le regole previste dalla normativa tributaria.

Pur non equivalendo a una revisione legale o a una certificazione integrale della situazione fiscale dell’impresa, il visto di conformità non costituisce un adempimento meramente formale.

L’apposizione del visto può assumere rilevanza nell’ambito della valutazione complessiva della condotta del professionista, unitamente ad altri elementi quali:

  • continuità degli incarichi professionali;
  • prossimità ai dati contabili e dichiarativi;
  • eventuali ruoli societari;
  • partecipazione alla gestione delle procedure fiscali della società.

Concorso e responsabilità solidale

La pronuncia distingue il concorso nella violazione dalla responsabilità solidale.

Nel concorso, ciascun soggetto risponde personalmente della violazione cui ha contribuito.

Nella responsabilità solidale, invece, la medesima obbligazione sanzionatoria grava su più soggetti con efficacia liberatoria del pagamento effettuato da uno di essi.

Qualora l’Amministrazione finanziaria contesti il concorso del professionista nella violazione tributaria, l’atto impositivo deve individuare specificamente:

  • la condotta contestata;
  • il contributo fornito alla realizzazione della violazione;
  • il nesso causale con l’illecito tributario;
  • gli elementi idonei a dimostrare la componente soggettiva della responsabilità.

Profili organizzativi e documentali

La pronuncia evidenzia la rilevanza della definizione puntuale dell’incarico professionale e della documentazione delle attività svolte.

La tracciabilità delle verifiche effettuate, delle richieste documentali formulate al cliente e delle eventuali segnalazioni di anomalie assume rilievo ai fini della dimostrazione della diligenza professionale adottata.

La decisione conferma che la responsabilità del professionista in materia tributaria richiede un accertamento concreto della partecipazione alla violazione e non può essere desunta automaticamente dalla sola esistenza del rapporto professionale con la società assistita.