Il decreto Rilancio del 2020 aveva previsto un esonero dal versamento dell’IRAP per i soggetti con ricavi o compensi fino a 250 milioni di euro nell’anno precedente. Chi ha goduto però in modo indebito dell’agevolazione deve restituire le somme non versate riversando gli importi dovuti tramite modello F24 ELIDE.

Infatti l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 52 del 18 settembre 2023 ha istituito il codice tributo da utilizzare sia per pagare l’imposta sia gli interessi e le sanzioni.

I codici:

  • 5063– Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale;
  • 5064– Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale;
  • 5065 – Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale;
  • 5066 – Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale

Scarica la: Risoluzione Agenzia delle Entrate