Entro il 30 giugno 2022 scade il termine per godere delle quattro settimane di ferie maturate nel 2020, ed altresì in applicazione della contrattazione collettiva, entro la stessa data potrebbe scadere anche il periodo di fruizione dei permessi cosiddetti “ex-festività” e per riduzione dell’orario di lavoro (“ROL”).

La presenza di eventuali ore/giorni di ferie e permessi non goduti entro il 30 giugno prossimo comporta conseguenze per il datore di lavoro tanto a livello contributivo che di possibili sanzioni pecuniarie.

Normativa per Ferie periodo minimo legale e scadenza

A tutela del diritto dei lavoratori di godere di un periodo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, la normativa (articolo 10 comma 1 Decreto – legislativo numero 66/2003) prevede una durata minima delle ferie, per un anno di servizio presso la medesima azienda, pari a quattro settimane.

Di norma, salvo diversa previsione da parte della contrattazione collettiva, le quattro settimane devono essere fruite:

  • Per almeno due settimane, nel corso dell’anno di maturazione;
  • Per le restanti due settimane (o il diverso ammontare residuo) entro i diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Ne deriva che le ferie legali maturate nel corso del 2020 devono essere obbligatoriamente godute entro il 30 giugno 2022.

Ferie non godute: conseguenze contributive

Il mancato godimento delle ferie entro il termine previsto dalla legge cioè diciotto mesi o quello più ampio eventualmente disposto dalla contrattazione collettiva già maturate, obbliga l’azienda a

  • Calcolare i contributi INPS dovuti sulle ferie maturate e non godute;
  • Versare all’INPS i suddetti contributi.

Questo obbliga viene applicato anche il periodo di ferie non godute eccedente le quattro settimane.

 

  • l ravvedimento sprint (regolarizzazione entro 14 giorni dalla scadenza) comporta una maggiorazione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del 16 giugno.
  • Successivamente scatta il ravvedimento breve (dal 15esimo al 30esimo giorno), con maggiorazione fissa dell’1,5%.
  • Oltre il mese di ritardo (ravvedimento intermedio) la multa sale all’1,67% e si può applicare fino al 90esimo giorno dalla scadenza.
  • Chi non riesce a regolarizzarsi entro questa data, ha un anno di tempo per il ravvedimento lungo (entro la scadenza per la dichiarazione dell’anno successivo), con sanzione pari al 3,75%.
  • Chi avesse del tutto omesso il pagamento IMU dovrà effettuare il versamento entro i termini della prossima dichiarazione: trascorsa questa scadenza, non sarà più possibile utilizzare il ravvedimento e si pagherà una multa del 30%. Alla sanzioni vanno sempre aggiunti gli interessi legali. Il versamento si effettua utilizzando il modello F24.

=> Ravvedimento con Excel: il modello di calcolo

Pagamento con F24

Il pagamento  di tasse oltre scadenza prevede dunque il versamento spontaneo di imposte, interessi e sanzioni in misura ridotta, in relazione alla tempestività del ravvedimento e al tipo di violazione. Il pagamento può essere effettuato utilizzando:

  • il modello F24,per imposte sui redditi, imposte sostitutive, IMU, IVA, IRAP, ritenute e imposte autoliquidate per le successioni;
  • il modello F24 con elementi identificativi (ELIDE), per l’imposta di registro su locazioni e affitti di beni immobili;
  • il modello F23 per gli altri tributi indiretti.

 

Ferie non godute: obblighi per il datore di lavoro

Nel mese successivo quello di scadenza del periodo di fruizione, quindi nel mese di luglio, il datore di lavoro dovrà versare oltre la somma dei contributi derivanti dal normale svolgimento del lavoro dei dipendenti per il mese di giugno, in aggiunta un importo contributivo calcolato sui giorni non goduti delle ferie maturate.

Ferie non godute: deroghe su mancato godimento

Il mancato godimento delle ferie potrebbe essere non imputabile al datore di lavoro ma all’interessato che di fatto sia stato assente per altri motivi e pertanto, non abbia potuto fruire delle stesse.

Sul questo punto l’Istituto di previdenza sociale è intervenuto con il Messaggio INPS del 3 luglio 2006 numero 18850 che delinea questa ipotesi “l’interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate da norme di legge” (ad esempio malattia, maternità o infortunio) verificatesi nel “corso del termine di diciotto mesi, lo stesso rimanga sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento medesimo”.

La deroga si applica anche in caso di applicazione alla Cassa integrazione. Ovviament il termine del conteggio delle ferie tornerà a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprenderà la sua normale e ordinaria attività lavorativa.

Ferie non godute: Applicazioni sanzioni per il datore di lavoro

Il mancato godimento delle ferie legali entro i diciotto mesi o l’eventuale maggior periodo previsto dalla contrattazione collettiva, espone il datore di lavoro ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a:

  • Sanzione base, da 120 a 720 euro;
  • Maggiorazione, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata per almeno due anni, da 480 a 1.800 euro;
  • Maggiorazione, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata per almeno quattro anni, da 960 a 5.400 euro (in tal caso non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta).

Ferie non godute: Il lavoratore cosa deve fare

In caso di mancato godimento delle ferie il lavoratore potrà:

  • Chiedere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale, se in grado di provare l’esistenza del danno ed il nesso causale dello stesso con il mancato godimento delle ferie;
  • Chiedere il godimento (tardivo) delle ferie.

Ferie e permessi non goduti: è possibile il recupero

E’ possibile recuperare l’indennità per ferie non godute esclusivamente in sede di cessazione del rapporto di lavoro.