I giorni di ferie non godute arretrate vanno recuperate entro il 30 giugno 2019. Entro fine mese, infatti, vanno utilizzate le ferie maturate nel 2017 e rimaste inutilizzate, altrimenti il lavoratore rischia di perderle. Invece, i datori di lavoro che non si adeguano e violano tale obbligo, sono soggetti ad una sanzione, non diffidabile che va dai 100 ai 600 euro per ciascun lavoratore che non ha fruito delle proprie ferie.

Nel caso di una violazione che riguarda più di 5 lavoratori e si protragga per almeno 2 anni, la sanzione aumenta da 400 a 1.500 euro. Per i datori di lavoro che violano l’obbligo per almeno 4 anni e per più di 10 lavoratori, la sanzione va da 800 a 4.500 euro.

A ciò si aggiunge l’obbligo, sempre per il datore di lavoro, di dover versare i relativi contributi entro il 20 agosto 2019, obbligo contributivo che è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile: l’art. 2109 c.c. riconosce un periodo di ferie retribuito, la cui durata è stabilita dalla legge, in proporzione alla prestazione lavorativa. Ad oggi il periodo minimo fissato è di quattro settimane, delle quali preferibilmente almeno due continuative nel corso dell’anno di maturazione. Le restanti due settimane devono essere consumate nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (non occorre che siano continuative).

Ciò significa che entro il 30 giugno 2019 dovranno essere godute le ferie maturate nel 2017, mentre entro il prossimo anno (30 giugno 2020) andranno utilizzate le eccedenti 2 settimane maturate nel 2018.

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