Sulla circolare 36/2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni sui crediti d’imposta per le bollette di elettricità e gas delle imprese e spiega che i bonus energetici previsti dai decreti Aiuti ter e quater sono utilizzabili anche da enti non commerciali che esercitano attività commerciale e da imprese che hanno immobili in affitto e sostengono le spese delle utenze.

I crediti d’imposta per le imprese, sia energivore che non energivore, sono previsti nei decreti Aiuti bis, ter e quater, mentre le aliquote della agevolazione sono cambiate perché nel terzo trimestre 2022 il credito era al 25% per imprese energivore e al 15% per le non energivore, mentre nel quarto trimestre 2022 è salito rispettivamente al 40 e al 30%.

Possono utilizzare l’agevolazione tutte le imprese (anche le imprese commerciali e quelle agricole), indipendentemente da forma giuridica, dimensioni e regime contabile residenti in Italia. sono comprese anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti).

L’agevolazione è utilizzabile anche da enti non commerciali e ONLUS, sempre che esercitino anche un’attività commerciale, per cui il credito d’imposta spetta solo per la parte di attività a scopo di lucro. Se l’ente non è dotato di contatori separati per dividere le due opzioni, è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese.

Secondo l’Agenzia, l’accesso al piano di rateizzazione è alternativo alla fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia e gas naturale, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, secondo l’articolo 3, comma 1, del decreto Aiuti quater, in base al quale le imprese possono rateizzare gli importi eccedenti il canone medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Se l’impresa si rifornisce, nei primi due trimestri 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore dal quale si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo conteggiato per il credito d’imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione con il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale.