Con la circolare datata 22 marzo 2019 n. 45, l’Inps dispone le nuove modalità per la presentazione della domanda di assegno per il Nucleo Familiare per quei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, valide dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.

A decorrere dallo scorso 1° aprile, infatti, le istanze per il riconoscimento dell’Assegno al Nucleo Familiare dovranno essere presentate, a cura dal lavoratore interessato, non più per mezzo della consueta modulistica cartacea, ma esclusivamente e direttamente all’INPS in via telematica attraverso una delle seguenti modalità:

  • WEB, tramite il servizio online dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Unica eccezione al nuovo regime è quella espressamente prevista dall’Istituto in riferimento ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI), per i quali la domanda ANF continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il consueto modello cartaceo come attualmente previsto.

Dall’Inps arrivano anche alcune precisazioni, in particolare:

  • per tutte le domande di ANF già consegnate al datore di lavoro, presentate entro il 31 marzo 2019 e valide sino al 30 giugno 2019, varranno le modalità sino ad oggi seguite e non vi sarà nulla da fare;
  • per le nuove richieste di ANF presentate dal 1° aprile 2019 e valide sino al 30 giugno 2019, da inoltrare obbligatoriamente in via telematica a cura del lavoratore attraverso i canali sopra indicati, dovrà essere fornita apposita comunicazione al datore di lavoro per la verifica degli importi nel sito INPS al fine di poter erogare gli importi entro le paghe di giugno 2019;
  • per le richieste di ANF decorrenti dal 1° luglio 2019 ci si dovrà avvalere obbligatoriamente delle nuove disposizioni.

L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. Sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta.

Per quanto riguarda, invece, a visualizzazione degli ANF spettanti ai lavoratori da parte di aziende, intermediari e rappresentanti legali, è stata istituita l’applicazione “Consultazione Importi ANF”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende. Attraverso tale funzione, in particolare, è possibile consultare gli importi massimi giornalieri e mensili dovuti in relazione a ciascun periodo di riferimento.

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