Si chiama ISCRO ed è l’acronimo di Identità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, una sorta di cassa integrazione per gli autonomi che vivono in situazioni di difficoltà, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 n.178 2020 per tutelare i lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps che esercitano attività diverse dall’esercizio di imprese commerciali, con redditi molto bassi e momentanei cali di fatturato.

La misura in questione, istituita al momento per il triennio 2021-2023  in forma sperimentale, è una indennità semestrale, richiedibile una sola volta nel triennio, pari al 25% dell’ultimo reddito dichiarato e l’importo non potrà comunque superare gli 800 euro mensili né essere inferiore ai 250 euro mensili. 

Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. La domanda,  con autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse, dovrà essere presentata dal lavoratore all’INPS, in via telematica, entro il 31 ottobre di  ogni anno.

L’eventuale chiusura della Partita Iva nel corso della erogazione dell’indennità, determinerà l’immediata cessazione, con, nel caso, il recupero delle mensilità erogate indebitamente.

I requisiti richiesti ai soggetti beneficiari della misura sono:

  1. Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di assicurazioni presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  2. L’iscrizione alla Gestione Separata;
  3. Avere un reddito di lavoro autonomo, che nell’anno precedente alla presentazione della domanda, sia inferiore al 50% della media dei tre anni precedenti;
  4. Avere un reddito dichiarato non superiore a 8.145 euro;
  5. Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  6. Possedere la partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività con cui ci si è iscritti alla Gestione Separata;
  7. Non essere beneficiari del “reddito di cittadinanza”.

Per assicurare la copertura finanziaria si prevede un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione Separata, pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Per tutti i dettagli si deve comunque attendere l’apposito decreto redatto dal Ministero del Lavoro il quale deve essere adottato entro 60 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento (quindi entro il 2 marzo 2021).