L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n 26/E del 15 ottobre chiarisce le definizioni di: temometro, detergenti disinfettanti mani, mascherine, dispenser ecc, esenti IVA fino al 31/12/2020.

Il periodo di pandemia ha generato ulteriori necessità di produzione di quei dispositivi necessari a combattere il contagio o la malattia da covid 19. Si è reso quindi necessario agevolare dal punto di vista fiscale i produttori e utilizzatori di questi dispositivi utili a livello di comunità per consentire il contenimento del contagio.

Il 15 ottobre con la Circolare n 26/E è stata definita l’applicazione dell’art.124 del Decreto Rilancio, con numerose risposte a quesiti di richiesti dai contribuenti e da associazioni di categoria.

L’art 124 prevede che alla Tabella A parte IIbis allegata al DPR 633/72 dopo il numero 1-ter venga aggiunto l’1-ter-1 contenente un elenco tassativo di beni oggetto di agevolazione IVA.

Durata detrazione e agevolazione:

Le cessioni di tali beni effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti dall’IVA con diritto alla detrazione.

Le cessioni invece effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2021 avranno un’ aliquota IVA del 5%.

Pertanto, riepilogando, il regime Iva agevolato previsto dall’art 124 del DL 34/2020 è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché in qualunque stadio di commercializzazione e

  • potranno essere ceduti in esenzione da Iva fino al 31 dicembre 2020
  • e con aliquota al 5% dal 1° gennaio 2021

SOLO i prodotti espressamente contemplati dalla norma.

Vediamo quali sono nel dettaglio:

  • Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • tubi endotracheali;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • sistemi di aspirazione;
  • umidificatori;
  • laringoscopi;
  • strumentazione per accesso vascolare;
  • aspiratore elettrico;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • tomografo computerizzato;
  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalita’ sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3 per cento in litri;
  • carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche;
  • provette sterili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Fonte: Agenzia delle Entrate