Il Bilancio d’esercizio è l’insieme dei documenti contabili che un’impresa deve redigere periodicamente, ai sensi di legge, allo scopo di perseguire il principio di verità ed accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e finanziaria, al termine del periodo amministrativo di riferimento, nonché il risultato economico dell’esercizio stesso.

Il documento è composto dallo:

Stato Patrimoniale che rappresenta la situazione aziendale alla chiusura dell’esercizio: in tale prospetto deve essere evidenziata la situazione patrimoniale e finanziaria della società che compone l’attivo, quella che compone il passivo e, come differenza tra le due, il patrimonio netto. Lo stato patrimoniale è suddiviso in due sezioni: attivo e passivo.

Attivo – Tutti i beni e le proprietà possedute dall’azienda (fabbricati, macchinari, attrezzature) utilizzati per l’esercizio dell’attività, i crediti dell’azienda nei confronti di terzi (clienti, etc.), le disponibilità liquide (cassa, saldi attivi dei conti correnti).

Passivo – Debiti dell’azienda verso terzi (fornitori, banche, …). Il capitale netto indica il debito ideale della società verso i suoi proprietari, ed è costituito dalle riserve e dal capitale sociale.

Conto Economico che fornisce informazioni in merito alla situazione economica della società, tramite l’indicazione dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti dall’azienda nel corso dell’esercizio: dalla differenza tra costi e ricavi deriva l’utile o la perdita dell’esercizio. L’elemento di raccordo tra il conto economico e lo stato patrimoniale è rappresentato dall’utile dell’esercizio (o la perdita) che se non distribuito ai soci entrerà a far parte del patrimonio dell’azienda nell’ambito del capitale netto.
Nota Integrativa un documento che fa parte integrante del bilancio d’esercizio: in esso devono essere riportate tutte le informazioni che consentono una più veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria della società, quali ad esempio l’illustrazione dei criteri contabili adottati, l’indicazione delle informazioni, dei dettagli e delle motivazioni relative all’iscrizione di alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico e altre informazioni di varia natura.

Il bilancio ogni anno deve essere depositato presso il Registro delle Imprese con il fine ottemperare tra l’altro alla pubblità dai dati e informazioni aziendali verso i terzi. Ma cosa succede in caso di ritardato od omesso deposito? Vediamo quali sono i rischi e le conseguenze.

Attraverso il bilancio è possibile avere un quadro chiaro, veritiero e corretto della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio di una società (art. 2423 c.c.).

Formazione del bilancio e deposito nel Registro Imprese

Gli amministratori qunidi il compito di redigere il progetto di bilancio, il quale può essere approvato o respinto. L’approvazione del bilancio di esercizio, in base a quanto disposto dagli artt. 2364 e 2478 bis del Codice Civile, deve avvenire per le Spa, Sapa e Srl entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’art. 2435 c.c. disciplina, invece, il termine del deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese. Il bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se obbligatorie (artt. 2428 e  2429 c.c.)  e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza se presente, deve essere depositato, a cura degli amministratori ed entro 30 giorni dall’approvazione, presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.

Cosa succede in caso di mancato deposito di bilancio

L’art. 2630 c.c. prevede che chiunque sia tenuto “per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese […] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Si puo ridurre la sudetta sanzione qualora  la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, infatti la stessa viene ridotta ad un terzo.

Se invece si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo“. Sono previste, quindi, delle sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo di deposito camerale del bilancio.

Le sanzioni del Registro Imprese per ritardato od omesso deposito del bilancio

Il Registro delle Imprese e il Repertorio Economico Amministrativo (REA) ha previsto, in seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9, c. 5, della L. 11 novembre 2011 n. 180, l’emissione di sanzioni amministrative a carico di ogni soggetto obbligato al deposito del bilancio, ovvero di ogni amministratore. Queste vengono applicate in caso di:

  • ritardato od omesso deposito del bilancio di società di capitali e cooperative non superiore a 30 giorni. La sanzione amministrativa è di euro 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito.
  • ritardato od omesso deposito del bilancio di società di capitali superiore a 30 giorni. La sanzione amministrativa è di euro 274,67 per ogni soggetto obbligato al deposito.

Si tratta di sanzioni pecuniarie applicate in fase di accertamento e che risultano pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo.

Deposito del binalcio per le società in liquidazione

Anche le società in liquidazione sono obbligate al deposito del bilancio, ma non annualmente, infatti la disciplina prevede che una volta approvato il bilancio finale di liquidazione (art. 2311 c.c.), i liquidatori debbano richiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Se questo non avviene e se non vengono depositati i bilanci di esercizio per oltre tre anni consecutivi, il Registro delle Imprese, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per i casi sopraccitati se tecnicamente accertabili, procede, dalla data di entrata in vigore dell’art. 2490 c.c., come modificato dal d.lgs. n. 6/2003, alla loro cancellazione d’Ufficio.

Responsabile delle sanzioni per il mancato deposito del bilancio

Le sanzioni sono a carico dell’organo amministrativo, per cui il pagamento della sanzione da parte di un amministratore non ha effetto liberatorio sugli altri componenti del consiglio di amministrazione. L’obbligo di depositare il bilancio presso il Registro delle Imprese è a carico, infatti, di ciascun amministratore e in caso di inadempimento ognuno è autonomamente e personalmente responsabile.

Tale principio è stato ribadito anche dalla Cassazione nella sentenza n. 21503 del 30 novembre 2012, la quale affermato che, se l’obbligo rimane non osservato, ciascuno di essi risponde per fatto proprio e l’irrogazione della sanzione prescinde da qualsiasi rapporto di solidarietà. Ne deriva che il pagamento della sanzione applicata per l’inosservanza dell’obbligo del deposito rimane a carico di uno degli amministratori non può avere effetto estintivo del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di altro amministratore, rispondendo ciascuno per un fatto proprio.