Sarebbero nulle le notifiche telematiche delle cartelle di pagamento inviata da Agenzia delle Entrate – Riscossione tramite un indirizzo di posta elettronica anche PEC diverso da quelli risultanti da pubblico elenco come INIPEC, IndicePA o ReGIndE, infatti l’articolo 3 bis della Legge 53/1994 recita precesamente che gli atti esattivi notificati per posta elettronica certificata devono essere trasmessi unicamente per mezzo di PEC presenti nei pubblici registri.

Per le procedure di notifica l’Agenzia delle Entrate-Riscossione contrariamente a quanto stabilito dal art. 3 bis della Legge 53/1994 ha cominciato ad utilizzare PEC diferenti da quella ufficiale presente nel pubblico registro. Per verificare le pec ufficiali utilizzare la scheda presente sul Portale IPA tramite il seguente link .  Utilizzando questo portale, si possono controllare tutte le PEC ricevute da enti pubblici. Se non è presente, il contribuente può fare ricorso per nullità dell’atto impositivo causato da vizi nella sua notifica.

Per notificare le cartelle a livello locale le pec sono in realtà pubblicate sul sito web dell’Agenzia delle Entrate a questo indirizzo elenco completo che però tuttavia non è un pubblico registro.

Esito dei ricorsi dei contribuenti

Finora i ricorsi dei contribuenti presentati eccependo il mancato rispetto della Legge 53/1994 art. 3-bis, comma 1 sono stati tutti vinti., infatti le commissioni tributarie hanno finora sempre dichiarato giuridicamente inesistenti le notifiche per che non alla Legge in questione,  in base alla quale la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

Anche con l’aggiornamento delle caselle PEC dell’AdER negli elenchi pubblici, dunque, resta plausibile il ricorso per le vecchie cartelle notificate da indirizzi sconosciuti, di cui non era possibile verificare l’attendibilità.