Oggi esaminiamo le novità contenute del nuovo D.L. 48 del 2023 in particolare ci soffermiamo sull’art. 23, che definisce il nuovo calcolo delle sanzioni applicate ai contribuenti che non ottemperano al pagamento delle ritenute previdenziali.

La precedente normativa applicava le seguenti sanzioni:

L’art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 8/2016 ha modificato l’art. 2, comma 1-bis del D.L. n. 463 del 1983, per
cui il datore di lavoro che omette il versamento delle ritenute previdenziali per un importo inferiore
a 10.000 euro annui riceve una sanzione che varia da 10.000 a 50.000 euro.

L’art. 23 del nuovo D.L. n. 48/2023 invece, come detto modifica l’ammontare delle sanzioni  se l’importo omesso non supera i 10.000 euro annui,  infatti la sanzione amministrativa in precedenza fissata era da 10.000 a 50.000 euro che viene adesso sostituita la sanzione da 1 volta e mezza a 4 volte l’importo omesso.

Chiaramente si assiste ad una riduzione delle sanzioni che a questo punto non vengono più calcolate in modo fisso, ma con un sistema rimodulato in base alla somma omessa.

Rammentiamo che la violazione si perfeziona solo quando il datore di lavoro e/o il committente, operate le trattenute in bustapaga ai dipendenti e collaboratori e non provvede al versamento verso l’Istituto previdenziale.

In merito alla sanzione penale, essa è valida per datori che non versano le ritenute per un importo superiore a più di 10.000 euro annui con l’applicazione della reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032 euro, come nel passato.

In entrambi i casi, sia per il regime penale, omissioni superiori a 10.000 euro annui, sia per il regime non penale, omissioni fino a 10.000 euro annui, opera una sorte di ravvedimento:

Infatti non si è punibili, ossia non c’è reato, né sanzione, qualora si provveda a versare le ritenute omesse entro il termine di 3 mesi dalla notifica della contestazione della violazione.

Ma quali sono i termini per la notifica delle violazioni per il mancato versamento delle ritenute prevedenziali ?
Il decreto prevede che per le inadempienze che si riferiscono a periodi di omissione dall’ 1 gennaio 2023, gli estremi della violazione possano essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello del mancato adempimento. Il nuovo regime sanzionatorio si dovrebbe applicare a tutte le violazioni non ancora diffidate o notificate dall’INPS, né già esaurite perché pagate.