I professionisti non sono tenuti ad inviare la nuova CO sul lavoro occasionale; essi non sono “impresa” e pertanto non sono tenuti a fare la nuova comunicazione obbligatoria preventiva dell’avvio di attività dei lavoratori autonomi occasionali. Lo ha precisato l’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. n. 109/2022.

Testo Nota: Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

10. Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la
comunicazione di cui al citato art. 14, comma 1, in quanto, come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Resta inoltre fermo quanto chiarito con la FAQ n. 5

Nota Ispettorato