Durante la “pausa” estiva le scadenze non mancano ed ecco in dettaglio alcune delle piu importanti:

  • 20 agosto 2019

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti contraenti. La fattura elettronica deve contenere l’indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

IVA – Registrazione corrispettivi Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato in regime forfettario.

IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile:
Versamento IVA dovuta per il mese precedente. I codici tributo da utilizzare: 6007 – 6006 Versamento IVA mensile Luglio e Giugno 2019 per soggetti mensili che conservano i registri Iva presso terzi, o si avvalgono, per l’elaborazione dei dati.

IVA – Versamento rata saldo dichiarazione iva annuale – 1° versamento effettuato entro il 18 marzo:
I contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2018 versando la 1° rata entro il 18.03.2019 devono effettuare il versamento della 6° rata, con la maggiorazione dello 0,33%
mensile a titolo di interessi. Il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, quindi la rateizzazione dovrà, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre 2019.

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute alla fonte su provvigioni:
Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente, per rapporti di agenzia, di commissione, di mediazione e di rappresentanza. CODICE TRIBUTO DA APPLICARE: 1040
SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo:
Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. CODICE TRIBUTO DA APPLICARE: 1040

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 – Versamento 3° rata Ires e Irap contribuenti titolari di partita Iva non soggetti agli ISA:
I contribuenti titolari di partita Iva non soggetti agli ISA che hanno optato per il pagamento rateale e hanno effettuato il pagamento della 1° rata il 1° luglio, devono versare la 2° rata. Il versamento comprende le imposte a titolo di saldo 2018 e il 1° acconto 2019.

IVA – Versamento 3° rata in base alla dichiarazione annuale:
I contribuenti che hanno scelto di effettuare il 1° versamento differito al 1° luglio (scadenza il 30 giugno, ma cade di domenica), e a rate, devono versare la 3° rata.
L’importo della rata verrà maggiorato prima con lo 0.40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2019 e poi aumentato dello 0,33% mensile, e bisogna calcolare anche gli
interessi nella misura dello 0,17%.
CODICE TRIBUTO: 6099 – Versamento iva sulla base della dichiarazione annuale. 1688 – Interessi pagamento dilazionato.

CONTRIBUTI IVS FISSI ARTIGIANI COMMERCIANTI:
Versamento della 2° rata della quota fissa sul reddito minimale. il versamento dei contributi in percentuale sulla base delle risultanze reddituali della dichiarazione dei reddit UPF 2019 (redditi 2018) seguiranno le regole di scadenza applicata con lo slittamento delle scadenze al 30 settembre 2019.

 

  • 26 AGOSTO

INTRASTAT – Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestrali:
Presentazione elenchi riepilogativi Intrastat delle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel trimestre precedente, in attuazione dell’art. 50, comma 6, D.L n. 331/1993, come modificato dal D.L 244/2016. MODALITA’: Presentazione in via telematica all’Agenzia delle Dogane, mediante il sistema telematico dogane E.D.I oppure all’Agenzia delle Entrate mediante invio telematico.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevuti sono stati aboliti ai fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici, con riferimento a periodi mensili per i soggetti IVA per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a €. 200.000 (per l’acquisto di beni) e €. 100.000 (prestazioni di servizi), per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

INPS – Versamento contributi gestione separata collaboratori:
Versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione corrisposti nel mese precedente.
Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico.

INPS – Versamento contributi lavoro dipendente:
Versamento dei contributi previdenziali relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

EX-ENPALS – Imposta sugli intrattenimenti: Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport versano l’imposta dovuta sugli intrattenimenti per le attività svolte con carattere di continuità nel corso del mese precedente.

IRPEF – Versamento ritenute lavoro dipendente:
Versamento ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettiva per contratti d’appalto nei confronti di condomini.

ADDIZIONALI IRPEF – Versamento addizionali lavoro dipendente:
Versamento addizionali regionali e comunali sui redditi di lavoro dipendente del mese precedente.

  • 31 AGOSTO

INPS – DENUNCIA TRIMESTRALE RETRIBUZIONI LAVORATORI AGRICOLI:
Il datore di lavoro deve presentare all’Inps competente il modello DM AG-UNICO, per dichiarare le giornate impiegate e la retribuzione corrisposta nel 2° trimestre 2019.
La domanda deve essere presentata attraverso il servizio dedicato ComUnica.
La scadenza viene spostata al 2 settembre, il 31 agosto cade di domenica

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