Scontrino elettronico e invio in ritardo dei corrispettivi: nessuna sanzione se la situazione viene normalizzata entro il 30 aprile 2020 tramite la dichiarazione IVA. A fornire chiarimenti sull’argomento è la stessa Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 6 pubblicata il 10 febbraio per rispondere ai dubbi nati con la chiusura del primo semestre in cui vige, appunto, l’obbligo dello scontrino elettronico per gli esercenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.

I dubbi, in particolare, riguardano l’applicazione delle sanzioni nel caso in cui, nel primo semestre, i corrispettivi siano stati documentati in altri modi, come l’emissione di scontrini o ricevute fiscali. I nuovi obblighi, infatti, hanno portato con sé nuovi adempimenti, come il doversi dotare di un registratore telematico. Da qui i dubbi su come procedere, in quanto gli esercenti, ancora privi di questo strumento, infatti, potevano trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro termini più ampi, ossia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando la liquidazione corretta e tempestiva dell’IVA. A questo punto, l’AdE chiarisce che, qualora l’unica omissione degli esercenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro sia il ritardo nell’invio dei corrispettivi giornalieri relativi al periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019, non sarà applicata alcuna sanzione.

Gli esercenti, però, devono sanare la propria posizione entro il termine della presentazione della Dichiarazione IVA 2020 entro, appunto, il 30 aprile. Qualora dovesse passare anche questo termine, il contribuente potrà comunque avvalersi del ravvedimento operoso.

Ricordiamo che le sanzioni per chi non si adegua allo scontrino elettronico, disposte dall’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015 con riferimento alle sanzioni disciplinate dagli articoli 6 e 12 del decreto legislativo 471 del 1997, sono:

  • la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non correttamente documentato;
  • la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo che va da 3 giorni ad un mese, nel caso di quattro violazioni nel quinquennio.

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