Il 22 luglio è il termine ultimo per versare l’imposta di bollo da applicare, in modo virtuale, alle fatture elettroniche per il secondo trimestre 2019.

Quando si paga:
L’imposta di bollo virtuale di 2 euro a fattura a carico del debitore è obbligatoria per le fatture emesse senza addebito IVA, se l’importo supera i 77,47 euro. Per importi inferiori la marca da bollo non va applicata, allo stesso modo di come avveniva per le fatture cartacee. Quindi le fatture elettroniche devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014.

Come si paga:
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato:
con addebito su conto corrente bancario o postale, utilizzando il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
con modello F24 predisposto dall’Agenzia con modalità esclusivamente telematica (modello F24-Ep per gli enti pubblici).

I codici tributo da usare e inserire nella sezione ERARIO del modello F24 sono:

2522 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;
2525 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni;
2526 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

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