Il quesito è scaturito da un interpello presentato all’Agenzia delle Entrate da un’anziana in possesso di tutti i requisiti (età e reddito) per poter fruire dell’esenzione dal pagamento del canone Rai, tranne uno: quello di non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge o dall’unito civilmente, poiché nella sua stessa abitazione convive la sua badante.

L’Agenzia delle Entrate, così, con la risposta all’interpello n. 242 del 15 luglio 2019 fornisce chiarimenti in merito, precisando che nel caso di presenza della badante convivente, considerata come “altro soggetto titolare di reddito proprio”, l’anziano non ha diritto all’esonero.

L’Agenzia delle Entrate con la sua risposta richiama a quanto previsto dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dal decreto ministeriale MEF e MISE del 16 febbraio 2018, con un’interpretazione della norma, senza possibilità di deroghe.

Per meglio specificare, gli anziani di età pari o superiore a 75 anni, con reddito proprio e del coniuge non superiore ad 8.000 euro annui, senza conviventi, non pagano i 90 euro di canone per l’abbonamento TV (canone Rai), in relazione all’apparecchio televisivo ubicato nella propria abitazione di residenza. Il soggetto interessato deve presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, nella quale si attesa il possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione.

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