Per rispondere all’interpello n. 486/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla certificazione dei corrispettivi in tema di prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi, spiegando quando si deve emettere scontrino o ricevuta fiscale e quando è obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi o della fattura elettronica.

Se le prestazioni sono acquistate direttamente dal cliente, anche tramite agenzie che gestiscono la prenotazione, l’operazione va certificata fino al 31 dicembre 2019 tramite scontrino o ricevuta fiscale, poi, dal 1° gennaio 2020, attraverso la trasmissione telematica dei corrispettivi e con l’emissione del documento commerciale. Si fa presente che l’obbligo è già scattato il 1° luglio scorso per i soggetti con volume d’affari superiore ad euro 400 mila euro. In ogni caso la fattura va emessa su richiesta del cliente.

L’Agenzia delle Entrate spiega che se i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio in nome proprio, per essere poi ceduti ai clienti fruitori, il corrispettivo deve invece sempre essere documentato con fattura.

In particolare, al momento del pagamento (anche parziale) del corrispettivo, va emessa:

– fattura elettronica tramite SdI nei confronti di tutte le agenzie di viaggio residenti o stabilite nel territorio dello Stato;

– fattura ordinaria (cartacea e/o elettronica) nei confronti delle agenzie non residenti, con l’obbligo di tracciare l’operazione mediante il cd “esterometro”, salvo in ogni caso la possibilità di accordarsi con il destinatario per l’emissione tramite SdI al fine di ovviare all’esterometro.

Per quanto riguarda, infine, i clienti abituali che usano pagare il corrispettivo dei servizi ricevuti con cadenze prestabilite o a fine mese, ogni singolo servizio va tracciato mediante emissione di un documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”, mentre al momento dell’incasso va emesso un documento commerciale che riepiloghi l’ammontare dei servizi resi ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa.

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