Tra le novità introdotte dal Decreto Sostegni (dl 41/2021), alcune riguardano la maxi sanatoria delle cartelle, nella quale possono rientrare  carichi eventualmente già oggetto di vecchie rateazioni, rottamazione agevolata e saldo e stralcio, anche se per avere ulteriori dettagli in merito, occorre un decreto attuativo del ministero dell’Economia, atteso entro il 23 aprile. Il punto importante è che il contribuente, pare, non debba fare alcuna segnalazione, nel senso che dovrà essere direttamente il Fisco a cancellare, per chi rientra nei requisiti, le cartelle esattoriali.

Per cui, al momento, in attesa di definizione, i carichi sono sospesi, mentre le somme già versate prima della data dell’annullamento non verranno restituite, anche se rientranti nei ruoli cancellati.

Ma cosa prevede questo condono? Il Decreto fa riferimento a tutti i singoli debiti affidati agli agenti della riscossione (conta la data in cui il debito è stato affidato all’agente, non quella di riferimento all’anno fiscale cui si riferisce il debito) fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, di importo fino a 5mila euro (comprensivo di sanzioni e interessi), sia di persone fisiche che di imprese e Partite IVA, purché il reddito imponibile 2019 risulti pari ad un massimo di 30mila euro. Comprese anche le cartelle inerenti le misure di pace fiscale degli scorsi anni.

Si ribadisce che sarà un apposito decreto a stabilire regole e modalità del condono, anche se per il momento sembrano chiare le linee che il Governo seguirà.

Ci sono, tra l’altro, in questo contesto, delle cartelle che restano escluse dal provvedimento, ed in particolare:

  • Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea;
  • IVA all’importazione.