Prorogato al 30 giugno 2021 il divieto di licenziamenti per tutte le imprese, mentre è esteso fino al 31 ottobre soltanto per le aziende che utilizzano gli ammortizzatori sociali in deroga. A stabilirlo il Decreto Sostegni che però conferma le consuete deroghe, come quelle legate al fallimento dell’azienda, alla cessazione dell’attività o agli accordi consensuali con incentivo all’esodo.

 

In sostanza, fino al prossimo 30 giugno sono bloccati i licenziamenti i tutte quelle aziende che in via ordinaria possono ricorrere alla CIG (Cassa Integrazione in Deroga), che, tra l’altro, è prorogata fino al 30 giugno.

Per le aziende che utilizzano le 28 settimane aggiuntive di CIG in deroga, assegno ordinario o CISOA (il periodo aggiuntivo di cassa per gli operai agricoli) previste dal decreto Sostegni, il divieto di licenziamenti prosegue fino al 31 ottobre, poiché questo tipo di aziende non è tutelato dalla cassa integrazione ordinaria e quindi ricorrono agli ammortizzatori sociali introdotti con l’emergenza Covid.

Per alcuni casi non si può applicare il blocco dei licenziamenti, in particolare:

  • sui contratti di appalto in cui il personale interessato dal recesso venga riassunto in seguito al subentro di nuovo appaltatore;
  • se l’attività dell’impresa cessa definitivamente;
  • se l’attività dell’impresa cessa definitivamente in conseguenza alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
  • per l’accordo collettivo aziendale di incentivazione all’esodo, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo;
  • di fronte ad un fallimento senza esercizio provvisorio.