La Corte di Cassazione con ordinanza n. 4800 del 10 marzo 2015, ha sancito che la residenza nell’immobile acquistato come prima casa, al fine di non perdere i benefici, deve essere trasferita entro 18 mesi dall’acquisto, senza considerare però le lungaggini burocratiche dell’amministrazione che non concede per tempo l’autorizzazione per eseguire la ristrutturazione. Per i giudici, infatti, le lungaggini burocratiche non hanno valore e i benefici fiscali per la prima casa spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di 18 mesi dalla sottoscrizione dell’atto, il contribuente stabilisca, nel Comune dov’è situato l’immobile, la propria residenza, così da adempiere l’obbligo su di lui incombente e da lui assunto al momento del rogito, ma anche per poter usufruire dei benefici in materia.