Come ogni anno entro il 30 di giugno scade il pagamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio. Il pagamento da effettuare varia in base alla tipologia di iscrizione dell’impresa nonché al fatturato realizzato nell’anno precedente.

Le imprese individuali ed i soggetti iscritti al Repertorio Economico e Amministrativo pagano un diritto annuale in misura fissa.

Attenzione è necessario tener presente che ciascuna Camera di Commercio può determinare in maniera autonoma delle maggiorazioni da applicare agli importi stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Sezione speciale del Registro delle imprese

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto la seguente tabella:

Tipologia di impresa Sede Legale Unità Locali
Imprese individuali (*) € 44,00 € 8,80
Società semplici non agricole € 100,00 € 20,00
Società semplici agricole € 50,00 € 10,00
Società tra Avvocati ex DLgs n 96/2001 € 100,00 € 20,00
Soggetti iscritti al REA € 15,00 —-

Sezione ordinaria del Registro delle imprese

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:

Tipologia di impresa Sede Legale Unità Locale
Imprese individuali € 100,00 € 20,00
Tutte le altre imprese Sul fatturato 2020da € 100 a € 20.000 Max 20% per la sede legale

Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:

Fatturato da Euro Fatturato a Euro Aliquote
0 €. 100.000 €. 200,00
da €. 100.000 €. 250.000 0,015%
da €. 250.000 €. 500.000 0,013%
da €. 500.000 €. 1.000.000 0,010%
da €. 1.000.000 €. 10.000.000 0,009%
da €. 10.000.000 €. 35.000.000 0,005%
da €. 35.000.000 €. 50.000.000 0,003%
da €. 50.000.000 —- 0,001%
La somma minima da versare per il primo scaglione è pari a 100,00 euro mentre l’importo massimo da versare, in nessun caso, potrà essere superiore a 20.000,00 euro.
Ciascuna singola Camera di Commercio ha la facoltà di aumentarne la misura del diritto annuale (sia in misura fissa che in base al fatturato), fino ad un massimo del 20%

Nel caso in cui la società usufruisca della proroga di approvazione del bilancio e/o chiuda l’esercizio in una data diversa dal 31/12, il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte, ovvero (articolo 17 D.P.R. 7.12.2001 n. 435 e successive modifiche e integrazioni):

  • per le società che devono approvare il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • per le società che in base a disposizione di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • nel caso indicato al punto precedente, se il bilancio non è approvato entro il termine stabilito, l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.