Se definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati, il comma 3 dell’art. 12-quinquies, introdotto con un emendamento al D.L. 34/2019, “Decreto Crescita”, rinvia al 30 settembre, senza la maggiorazione dello 0,40 %, i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell’IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), purché dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto ministeriale.

La proroga, pertanto, riguarda, tutti i soggetti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze.

La proroga si applica ai soci delle società di persone, ai soci delle società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, agli associati di associazioni tra artisti o professionisti, ai collaboratori di imprese familiari e al coniuge di aziende coniugali. Si riferisce ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni, ad esempio quelli relativi all’imposta sugli immobili e alle attività finanziarie detenute all’estero, all’imposta sostitutiva della cedolare secca ed al versamento dei contributi previdenziali. Il differimento si applica anche ai contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata, artigiane o commerciali, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA.

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