Ancora riflettori puntati sul cosiddetto Decreto Crescita, in approvazione in questi giorni, oggetto di consultazioni ed emendamenti da approvare tra Camera e Senato. Tra le novità che potrebbero interessare la popolazione attiva, quella che incrementerebbe i benefici fiscali nei confronti di quei soggetti residenti all’estero che rientrano in Italia, trasferendovi la residenza fiscale a partire dal 2020.  

Il decreto legge ha modificato le disposizioni fiscali che riguardano le agevolazioni previste per il rientro in Italia delle maestranze con significative esperienze lavorative (direttivi o altamente qualificati/specializzati) e dei docenti/ricercatori.

La nuova disposizione prevede una serie di modifiche agli articoli precedenti del Decreto, in particolare:

  • aumento dell’esenzione dal 50% al 70%;
  • semplificazione nell’individuare i soggetti agevolati;
  • prolungamento del beneficio per ulteriori 5 anni se in possesso di alcuni requisiti soggettivi;
  • agevolazioni per i soggetti che trasferiscano la propria residenza dall’estero nel Mezzogiorno di Italia.

L’attività di lavoro dovrà essere svolta prevalentemente in Italia. Come detto, la nuova disposizione agevolativa non richiede che l’impresa debba essere residente nel territorio dello Stato e che il lavoratore rivesta ruoli direttivi o di elevata qualificazione e specializzazione, come invece nel precedente decreto.

L’agevolazione dura 5 anni, ma a determinati condizioni il beneficio può essere prolungato di altri 5 anni.

Per quanto riguarda il concetto di residenza è specificato che ai fini della definizione di residente all’estero non è richiesta l’iscrizione all’Aire, in quanto è sufficiente che il concetto di residenza sia definito in base a Convenzioni internazionali applicabili.

Per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle regioni appartenenti al Mezzogiorno di Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), l’esenzione fiscale anche per i primi 5 anni è fissata nella misura del 90%.

Per gli ulteriori 5 anni l’esenzione fiscale è riconosciuta nella misura del 50% (e non più del 70%), se il dipendente abbia almeno un figlio minore a carico o, in alternativa, sia divenuto proprietario di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento. L’esenzione fiscale aumenta al 90% qualora il lavoratore abbia almeno 3 figli minorenni a carico.

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