Sarà in sede di approvazione del bilancio 2022, quindi entro aprile 2023, che le società dovranno attenersi alle nuove regole sulla nomina del sindaco o del revisore nelle S.r.l.

L’articolo 379 del Decreto Legislativo 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), infatti, dopo alcune modifiche, ha variato l’attuale versione dell’articolo 2477 del codice civile sulla nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Quest’ultima è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è comunque obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali previsti nel testo di legge, che peraltro leggendo l’ultima versione della norma, risultano essere meno stringenti rispetto alle iniziali indicazioni.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al realizzarsi del superamento di anche solo uno dei seguenti limiti, per due esercizi consecutivi:

  • 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;
  • 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
  • 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

L’ultima proroga contenuta nell’articolo della norma prevede che il termine ultimo per la nomina dell’organo di controllo obbligatoria, avvenga entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio 2022.

Mentre l’obbligo di nomina potrà cessare dopo che per tre esercizi consecutivi non sarà superato alcuno dei tre limiti sopra indicati.