Ha fatto molto discutere la recente sentenza della Corte di Cassazione che ammette l’imposizione fiscale sulle mance ricevute da un dipendente, durante la prestazione di un servizio.

Accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte, nella sentenza n. 26512, fa riferimento all’articolo 51 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) nella sua più recente accezione, che amplia la concezione di reddito da lavoro dipendente non limitandola al solo salario, ma rendendola onnicomprensiva anche delle somme, a qualunque titolo percepite, se collegate al rapporto di lavoro, quindi anche sotto forma di erogazioni liberali.

Pertanto, anche le mance devono essere tassate se hanno origine dal rapporto subordinato, poiché costituiscono un’entrata definibile fissa e quindi prevedibile, così come lo è lo stipendio in busta paga.

Nel caso specifico dal quale nasce tutta la questione, la Commissione tributaria della Regione Sardegna aveva rigettato la pretesa del Fisco, motivandola con la natura aleatoria delle mance e dal loro mancato legame con il datore di lavoro.

Successivamente, la Cassazione ha ribaltato quella decisione, stabilendo che tali elargizioni, ai fini fiscali e contributivi, rientrano nel quadro normativo del reddito da lavoro dipendente.