La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto, ancora una volta, alcune misure al fine di incentivare nuove assunzioni, sia per contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 36 anni che, a termine o a tempo indeterminato, per le donne che abbiamo compiuto il cinquantesimo anno di età e siano disoccupate.

Si tratta di agevolazioni utili, in un momento critico, dovuto al dilagare della pandemia che ha portato alla chiusura di molte attività, ma resta inteso che però ci sono alcuni vincoli imposti per accedere agli sgravi, i quali potranno essere operativi soltanto a seguito dell’emanazione delle circolari INPS, ma anche della  “dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione Europea”. Inoltre le aziende dovranno essere in regola con il versamento dei contributi (il codiddetto DURC), con le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con l’applicazione dei CCNL, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, non aver effettuato licenziamenti pregressi.

Lo sgravio contributivo totale per l’assunzione di giovani under 36 per il 2021/22, finalizzato all’occupazione giovanile stabile, riguarda le assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) e le trasformazioni dei contratti a termine, effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022. In questo caso, l’esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro è riconosciuto nella misura del 100%, con esclusione dei premi INAIL da applicare:

  • nel limite di 6.000 euro l’anno
  • per un periodo di 48 mesi,in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o in un’unità produttiva (identificabile con la matricola INPS) ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna
  • per un periodo di 36 mesi in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o in un’unità produttiva in tutte le altre regioni del territorio nazionale

Condizione imprescindibile per beneficiare dell’agevolazione è che i lavoratori, alla data della nuova assunzione, non siano già stati occupati a tempo indeterminato con  lo stesso o con altro datore di lavoro. A non rientrare nel beneficio, oltre ai contratti di apprendistato, per i quali già esiste contribuzione agevolata, sono i rapporti di lavoro domestico e quelli con qualifica dirigenziale. Anche per questi nuovi incentivi, come i precedenti, l’esonero contributivo spetta a condizione che il datore di lavoro non abbia, nei sei mesi precedenti l’assunzione né nei nove successivi, proceduto a licenziare per giustificato motivo o per licenziamenti collettivi (riduzione di personale), lavoratori inquadrati nella medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Per l’assunzione agevolata di donne over 50 per il 2021/22, lo sgravio contributivo riguarda sia le assunzioni a tempo determinato che quelle a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022.

L’esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di 6.000 euro l’anno, compresi i premi INAIL, per un periodo che varia in base al tipo di contratto stipulato:

  • 12 mesi se il contratto è a tempo determinato;
  • 18 mesi se il contratto è a tempo indeterminato;
  • 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato,  poi trasformato a tempo indeterminato.

Lo sgravio è riconosciuto per l’assunzione di:

  • donne con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria  e Sardegna;
  • donne di qualsiasi età che svolgono una mansione o operano in un settore caratterizzato da una disparità di genere superiore al 25% (agricoltura, edilizia, logistica, ecc.) e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Anche lo sgravio per l’assunzione delle donne “over 50” è subordinato alle condizioni ordinarie per i datori di lavoro nel rispetto della regolarità contributiva.