Il 30 settembre 2026 scade la seconda rata della definizione agevolata. Per i professionisti non si tratta soltanto di una scadenza da ricordare: occorre verificare la correttezza del piano, gli importi dovuti, la regolarità dei versamenti e soprattutto il regime di inefficacia previsto dalla legge n. 199/2025. Attenzione anche alla tolleranza dei cinque giorni, che non si applica alle rate intermedie.
Il calendario della Rottamazione-quinquies entra nel vivo. Dopo la prima rata del 31 luglio, per i contribuenti che hanno optato per il pagamento rateale il prossimo appuntamento è fissato al 30 settembre 2026, data in cui scade la seconda rata del piano.
La scadenza merita un’attenzione particolare da parte degli studi professionali. La gestione della definizione agevolata, infatti, non può esaurirsi nella verifica dell’avvenuto pagamento: è necessario presidiare l’intero piano, verificando quali carichi siano stati effettivamente ricompresi, gli importi comunicati dall’Agente della riscossione e la corretta esecuzione dei versamenti.
A differenza della precedente rottamazione-quater, la Rottamazione-quinquies presenta inoltre una disciplina specifica in materia di inefficacia: nel piano rateale la perdita dei benefici si verifica in presenza del mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano.
Seconda rata: il 30 settembre è il prossimo appuntamento
La disciplina della Rottamazione-quinquies consente il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali, distribuite nell’arco di nove anni.
Per chi ha scelto la rateizzazione, le prime tre scadenze sono:
- 31 luglio 2026, prima rata;
- 30 settembre 2026, seconda rata;
- 30 novembre 2026, terza rata.
Dalla quarta alla cinquantunesima rata le scadenze proseguono secondo il calendario bimestrale previsto dalla legge, mentre le ultime tre rate sono concentrate nel 2035.
La seconda rata costituisce quindi il primo vero passaggio di verifica della tenuta del piano dopo l’avvio della definizione.
Per il professionista diventa essenziale non limitarsi alla domanda: “Il cliente ha pagato?”
La verifica dovrebbe essere più articolata:
- il pagamento è stato effettuato?
- l’importo versato corrisponde a quello dovuto?
- il pagamento è stato eseguito entro il termine previsto?
- il versamento è riferibile correttamente al piano?
- esistono altre rate già scadute e non regolarmente pagate?
- il piano contiene tutti i carichi che il contribuente intendeva definire?
Sono controlli apparentemente semplici, ma decisivi quando si considera che l’inefficacia della definizione produce conseguenze rilevanti sulla posizione debitoria.
Il 3% di interessi decorre dal 1° agosto
Uno degli elementi da tenere presente nella verifica del piano è la componente finanziaria della rateizzazione.
Per il pagamento rateale sono previsti interessi nella misura del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. L’importo delle rate e il relativo piano sono indicati nella Comunicazione delle somme dovute trasmessa da Agenzia delle entrate-Riscossione.
Ne deriva che il controllo dello studio dovrebbe partire dal documento ufficiale dell’Agente della riscossione e non da una ricostruzione autonoma degli importi.
È un passaggio importante soprattutto nei casi in cui il contribuente abbia più carichi o abbia richiesto di definire soltanto una parte della propria posizione.
La Comunicazione delle somme dovute rappresenta, infatti, il riferimento operativo per conoscere gli importi da versare e i relativi moduli di pagamento.
Attenzione: i cinque giorni non valgono per la seconda rata
È probabilmente questo il profilo sul quale occorre richiamare maggiormente l’attenzione.
La normativa prevede una tolleranza di cinque giorni rispetto alla scadenza, ma non in maniera generalizzata per tutte le rate del piano.
Secondo le indicazioni ufficiali di Agenzia delle entrate-Riscossione, il pagamento oltre i cinque giorni dalla scadenza determina l’inefficacia della definizione nelle ipotesi previste dalla legge. Tuttavia, nel piano rateale, questa tolleranza riguarda l’ultima rata, mentre per le rate intermedie la disciplina dell’inefficacia opera secondo il meccanismo delle due rate non versate, anche non consecutive.
Pertanto, per la seconda rata del 30 settembre, non è corretto comunicare al cliente che esista una generale “franchigia” di cinque giorni utilizzabile senza conseguenze.
Il tema va quindi gestito con particolare cautela nelle comunicazioni dello studio.
Quando si perde la Rottamazione-quinquies
La disciplina distingue tra pagamento in unica soluzione e pagamento rateale.
Nel primo caso, l’omesso o insufficiente versamento dell’unica rata comporta l’inefficacia della definizione, secondo le condizioni previste dalla legge.
Nel caso di pagamento rateale, invece, la Rottamazione-quinquies diventa inefficace in presenza dell’omesso o insufficiente pagamento di:
- due rate, anche non consecutive;
- oppure dell’ultima rata del piano.
Il meccanismo merita attenzione perché consente di distinguere tra l’irregolarità di una singola rata intermedia e la situazione che determina la perdita dei benefici.
In altri termini, una seconda rata non pagata non determina automaticamente, da sola, l’inefficacia della definizione, se tutte le altre condizioni del piano rimangono rispettate. Ma quella rata entra nel conteggio delle rate il cui mancato pagamento può determinare la successiva decadenza.
È quindi fondamentale che lo studio tenga un monitoraggio periodico del piano e non si limiti al controllo delle singole scadenze.
Le conseguenze dell’inefficacia vanno spiegate al cliente
L’eventuale perdita dei benefici non produce semplicemente un aumento dell’importo della rata successiva.
In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, i versamenti già effettuati vengono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
Inoltre, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi interessati e possono essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive, ovvero proseguire quelle già avviate nei limiti stabiliti dalla disciplina.
Un ulteriore profilo particolarmente rilevante riguarda la rateizzazione ordinaria: in caso di inefficacia della definizione, i carichi interessati non sono più rateizzabili ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.
È proprio quest’ultimo effetto a rendere particolarmente delicata la consulenza preventiva.
La scelta della definizione agevolata deve infatti essere valutata non soltanto in funzione del risparmio derivante dall’eliminazione di sanzioni, interessi e altre componenti escluse dalla definizione, ma anche in relazione alla capacità prospettica del contribuente di sostenere il piano per tutta la sua durata.
La verifica dello studio: una procedura da formalizzare
Per gli studi professionali, la scadenza del 30 settembre può rappresentare l’occasione per strutturare una vera e propria procedura interna di controllo.
Una scheda cliente dedicata alla Rottamazione-quinquies dovrebbe riportare almeno:
| Controllo | Verifica |
| Comunicazione delle somme dovute | Acquisita e archiviata |
| Carichi definibili | Verificati |
| Piano prescelto | Unica soluzione / rateale |
| Seconda rata | Importo verificato |
| Scadenza | 30 settembre 2026 |
| Pagamento | Eseguito e documentato |
| Rate precedenti | Regolari |
| Prossima scadenza | 30 novembre 2026 |
| Eventuali criticità | Segnalate al cliente |
Questo approccio consente di trasformare una semplice scadenza fiscale in un’attività di tax compliance documentata.
Non va sottovalutato, inoltre, il tema della prova del pagamento. È opportuno conservare la documentazione relativa al versamento insieme alla Comunicazione delle somme dovute e al piano, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento la posizione del contribuente.
Non solo pagamento: verificare l’intero perimetro dei carichi
Un altro controllo che lo studio dovrebbe effettuare riguarda il perimetro della definizione.
La Rottamazione-quinquies consente, per i carichi rientranti nell’ambito applicativo, di estinguere il debito pagando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate per il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e ai diritti di notifica.
Restano invece escluse, in linea generale, le somme dovute per interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per alcune sanzioni amministrative, compreso il Codice della strada, il regime è differente e la definizione opera nei limiti specificamente previsti dalla legge.
Da qui la necessità di verificare non soltanto il totale della posizione, ma la composizione dei singoli carichi.
Per il professionista, il piano della Rottamazione-quinquies non dovrebbe quindi essere considerato un documento meramente contabile: è anche uno strumento per ricostruire la posizione debitoria del cliente e valutare gli effetti della definizione sul complessivo rapporto con l’Agente della riscossione.
Il prossimo appuntamento è già fissato: 30 novembre
Superato il 30 settembre, l’attenzione dovrà immediatamente spostarsi sulla terza rata, in scadenza il 30 novembre 2026.
A regime, il piano prosegue con scadenze bimestrali. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha già inserito il 30 novembre tra le prossime scadenze della Rottamazione-quinquies.
Per questo motivo il consiglio operativo per gli studi è semplice: non gestire la Rottamazione-quinquies rata per rata, ma per intero piano.
La vera attività di consulenza consiste nel verificare se il contribuente dispone delle risorse necessarie per rispettare gli impegni assunti nel medio-lungo periodo.
Una definizione agevolata può produrre un vantaggio significativo sul debito, ma il beneficio è subordinato alla corretta esecuzione del piano.
La checklist del commercialista
Prima della scadenza del 30 settembre è quindi opportuno verificare almeno questi sette elementi:
1. Piano
Acquisire la Comunicazione delle somme dovute e verificare il piano assegnato.
2. Carichi
Controllare che i carichi inseriti corrispondano a quelli effettivamente oggetto della strategia di definizione.
3. Importo
Verificare l’importo della seconda rata, compresa la componente di interessi prevista per il pagamento rateale.
4. Scadenza
Ricordare al cliente che il termine ordinario è il 30 settembre 2026.
5. Pagamento
Verificare l’esecuzione del versamento e conservarne la relativa documentazione.
6. Pregresse irregolarità
Controllare l’eventuale presenza di rate già omesse o insufficientemente versate, perché il meccanismo di inefficacia opera al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.
7. Prossimo appuntamento
Inserire già in agenda la terza rata del 30 novembre 2026.
La conclusione: dalla scadenza alla gestione del rischio fiscale
La seconda rata della Rottamazione-quinquies non dovrebbe essere trattata come una delle tante scadenze del calendario fiscale.
Per il commercialista rappresenta piuttosto un momento di verifica della tenuta complessiva della definizione agevolata.
Il punto centrale non è soltanto accertare che il cliente abbia effettuato il pagamento del 30 settembre, ma verificare che il piano sia sostenibile, che i carichi siano correttamente individuati e che non emergano irregolarità capaci di compromettere progressivamente i benefici della definizione.
La Rottamazione-quinquies, del resto, può arrivare fino a 54 rate bimestrali: nove anni nei quali la posizione dovrà essere monitorata.
Per gli studi professionali, dunque, la parola chiave non è soltanto scadenza, ma monitoraggio.
E il 30 settembre è il primo appuntamento utile per verificare se il piano sta procedendo nella direzione giusta.
Fonte: Agenzia Entrate Riscossione
