L’Agenzia delle Entrate, dopo i documenti di prassi del 13 e del 27 gennaio 2023, torna a parlare delle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall’ultima Legge di Bilancio, con alcuni chiarimenti, dopo i dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria.

Nella circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, infatti, sono indicate le nozioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul cosiddetto “ravvedimento speciale” e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Nel contempo l’Agenzia ha fatto chiarezza anche sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

Sulle irregolarità formali la circolare chiarisce che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, solo se le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta.

Il documento, inoltre, contiene chiarimenti anche sul “ravvedimento operoso speciale”, introdotto sempre dalla Legge di Bilancio 2023, che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. L’Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.

La legge di Bilancio ha inoltre previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate: gli atti derivanti dai controlli formali non rientrano nell’applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Ma possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino a quando non si riceve la comunicazione dell’esito del controllo.